Norme sull’utilizzo del green pass nella struttura termale
UTENTI CURE TERMALI
Chi accede ai centri termali esclusivamente per usufruire dell’erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, non è tenuto a munirsi di certificazione verde COVID-19 (green pass): l’obbligo di esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 previsto per i centri termali dall’art. 9-bis, comma 1, lett. f), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non trova applicazione in caso di accesso alle attività dei centri termali limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista.
UTENTI HOTEL
Per il soggiorno in hotel non è richiesto il green pass. Tuttavia, poiché i servizi di bar e ristorazione sono aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso a questi ultimi è riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, sia in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.