Partecipazione alla spesa sanitaria - Ticket Cure Termali
esenzioni
Delibera Giunta Regionale del 5 maggio 2009 n. 247
Aggiornata con Decreti del Commissario ad acta della Regione Calabria n°37 del 6/5/2011, n°45 del 8/6/2011, n°61 del 22/07/2011 e n° 67 del 29/7/2011
A. Esenti per patologie
- Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti, di cui al D.M. 329/99 e s.m.i. limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia (da 001 a 0nn);
- Soggetti affetti da patologie di cui al D.M. 279/01 (da RAannn a RQannn);
I Soggetti di cui ai punti precedenti potranno usufruire di tale agevolazione se in possesso del relativo tesserino di esenzione.
B. Esenti per categorie
- Invalidi di guerra di cui ai codici di esenzione G01 e G02;
- Invalidi per lavoro di cui ai codici di esenzione L01;
- Invalidi per lavoro di cui ai codici di esenzione L02
(tenuti al pagamento della quota fissa pari a € 3,10 a ricetta); - Invalidi di lavoro di cui ai codici di esenzione L03 limitatamente alle prestazioni correlate con la patologia e tenuti al pagamento della quota fissa pari a € 3,10 a ricetta;
- Invalidi di lavoro di cui ai codici di esenzione L04 limitatamente alle prestazioni correlate con la patologia;
- Invalidi per servizio di cui al codice di esenzione S01;
- Invalidi per servizio di cui al codice di esenzione S02
(tenuti al pagamento della quota fissa pari a € 3,10 a ricetta); - Invalidi per servizio di cui ai codici di esenzione S03 e S04 limitatamente alle prestazioni correlate con la patologia e tenuti al pagamento della quota fissa pari a € 3,10 a ricetta;
- Invalidi civili di cui al codice di esenzione C01, C02 e C04;
- Invalidi civili di cui al codice di esenzione C03
(tenuti al pagamento della quota fissa pari a € 3,10 a ricetta); - I ciechi e sordomuti di cui al codice di esenzione C05 e C06;
- Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui al codice di esenzione N01;
- Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui al codice di esenzione V01 e V02;
- Soggetti che godono di tutele particolari (ex D.M. del 10/09/98 (stato di gravidanza) codici M00 ‐ da M01 a M41 – M99 ‐M50 ‐ M52;
- Soggetti che devono eseguire prestazioni correlate all’attività di donazione o perché a rischio di infezione HIV D.Lgs. 124/98 codice T01 e B01;
- Detenuti ed internati (F01)
C. Esenti per reddito
Decreto del Commissario ad acta della Regione Calabria del 25 ottobre 2010, n. 19
‐ Modifica al regolamento di compartecipazione alla spesa sanitaria‐ticket, per motivi di reddito, con adeguamento alla normativa nazionale (legge 537/1993)
I soggetti che hanno diritto all’esenzione per reddito devono appartenere alle seguenti categorie:
E01: soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993); non hanno pertanto diritto all’esenzione i soggetti di età compresa tra 6 e 65 anni, anche se facenti parte dello stesso nucleo familiare).
E02: disoccupati ‐ e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993).
E03: titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico (art.8 comma 16 della L. 537/1993)
E04: titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993)
La quota di partecipazione alla spesa per i Soggetti non esenti è di €. 55,00. Le categorie L02 L03 S02 S03 S04 C03 sono tenute al pagamento della quota fissa di 3,10 € a ricetta.
Categorie protette
Le c.d. categorie protette (ex art.57 comma 3 l.n.833/78 e art.13 c.6 D.L. n.463/83, come modificato
dalla legge di conversione L.n.638/83) possono fruire, nel corso dell’anno, di un ulteriore ciclo di
cure specifico. Vengono fatti rientrare in questa categoria: invalidi per causa di guerra e di servizio,
ciechi, sordomuti e invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi, invalidi del lavoro.
Se si effettuano due terapie contemporaneamente, queste devono essere prescritte dal medico su due
diverse impegnative sulle quali deve essere riportato il codice di invalidità.
Tutti coloro che si sottopongono alle cure sono tenuti a dichiarare, sul retro della prescrizione proposta, sotto la propria responsabilità che, nell’anno solare in corso, non hanno fruito di altro
ciclo di cure specifico, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.